Il caso: un pedone, in sosta al bordo della strada, veniva travolto da una vettura in manovra di retromarcia.
La storia giuridica: la domanda risarcitoria proposta dalla danneggiata veniva accolta dal Giudice di Pace che, tuttavia, riconosceva il concorso di colpa dell’attrice nella misura del 40%, riducendo l’importo risarcitorio riconosciutole. A fronte del rigetto dell’appello proposto – con cui il Tribunale confermava il proclamato concorso – la danneggiata proponeva ricorso per Cassazione.
La decisione: con l’ordinanza che si commenta la Corte di Cassazione ha rigettato (anche) il ricorso in sede di legittimità condividendo e confermando l’accertamento compiuto dal Tribunale, secondo cui la danneggiata, a piedi, sostava non sul marciapiedi bensì sulla sede viaria e, per giunta, in una “cunetta”, ovvero in un avvallamento del fondo stradale che la rendeva oggettivamente poco visibile. Ad avviso degli Ermellini, la posizione della ricorrente sulla strada era imprevedibile e pericolosa rispetto alla capacità del conducente del veicolo di localizzarla per cui confermavano il concorso di colpa del pedone nella misura del 40%.
Conclusioni: l’ordinanza che si esamina sdogana ancora una volta l’infondato convincimento secondo cui “il pedone ha sempre ragione”. Ed invero, ove si accerti l’esistenza di un nesso di casualità tra l’evento dannoso e la condotta del pedone, deve trovare applicazione la disciplina del concorso di colpa di cui all’art. 2054, co. 2°, atteso che il pedone stesso è “utente della strada” e, in quanto tale, soggetto a tutti gli obblighi di diligenza di cui al Codice Civile e al Codice della Strada. Indi, in ordine al caso di specie, la danneggiata non può che ritenersi corresponsabile dell’evento dannoso, Ella, infatti, in violazione delle norme di prudenza prescritte (oltre che dall’art. 1176, co. 1° cod. civ.) dall’art. 190 Codice della Strada, si trovava a bordo della strada in una posizione poco visibile tale per cui il conducente del veicolo non avrebbe potuto prevederne la presenza.
Risvolti pratici: l’ennesima pronuncia sul concorso di colpa dei pedoni attesta nuovamente l’opportunità di sollevare, sempre, tempestivamente ed in maniera puntuale, l’eccezione circa la sussistenza dell’obbligo in capo al pedone – ancorché danneggiato – di assolvere all’onere di provare l’assenza di sua colpa concorrente nella produzione dell’evento.
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