Il caso: scontro tra un ciclomotore, il cui conducente viaggiava a velocità elevata senza tenere la destra, e un autocarro che invadeva la corsia opposta.
La storia giuridica: il conducente del ciclomotore proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale i giudici della Corte di Appello, pur accogliendo il gravame, accertavano la sussistenza in capo al ricorrente di un concorso di colpa nella misura del 50% nella causazione del sinistro, limitando il risarcimento dei danni spettanti allo stesso. Adduceva, all’uopo, due motivi di ricorso:
La decisione: con l’ordinanza che si commenta, la Corte ha rigettato il ricorso chiarendo che i Giudici di secondo grado avevano correttamente ritenuto responsabili entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell’evento dannoso alla stregua della ricostruzione dei fatti operata e in virtù del carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2°, che trova applicazione, come già chiarito dagli Ermellini in una precedente pronuncia, “nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.”
Riflessioni giuridiche: partendo dall’esame dell’art. 143 Codice della Strada, secondo cui i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata, è assolutamente condivisibile la decisione della Suprema Corte nel caso di specie. Ed invero, qualora un soggetto non rispetti il disposto della norma sopra richiamata, nonché le normali regole di prudenza e diligenza (ad esempio, con riguardo alla velocità tenuta in relazione alle condizioni della strada, della visibilità e del traffico), dovrà esser ritenuto corresponsabile dello stesso ai sensi dell’art. 2054, comma 2° cod. civ. pur se risulti danneggiato dall’evento dannoso ed anche qualora l’altro veicolo provenisse contromano. Infatti, il superamento della presunzione della corresponsabilità può aver luogo solo ove si provi che il comportamento del conducente-danneggiato sia stato pienamente conforme alle regole relative alla circolazione stradale.
Precedenti giurisprudenziali conformi: Cass. Civ. n. 13672 del 21.05.2019; Cass. Civ., n. 24432 del 19.11.2009; Cass. Civ., III sez., n. 7099 del 06.04.2005; Cass. Civ., III sez., n. 343 del 17.1.1996; Cass. Pen., IV sez., del 12.07.1994; Cass. Pen. del 02.07.1985; Cass. Pen. del 07.11.1983;
Conclusioni pratiche: ancora una volta, la Corte ben chiarisce che:
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