Cassazione Civile, III sezione civile – ordinanza n. 21765 del 28.08.2019
Il caso: Il proprietario di un veicolo danneggiato a seguito di un sinistro stradale aveva ceduto ad una società di autocarrozzeria il diritto di credito vantato nei confronti del proprio Istituto assicurativo a titolo di pagamento per i lavori svolti. La società di autocarrozzeria conveniva in giudizio la Compagnia assicurativa poiché quest’ultima aveva pagato la somma necessaria per la riparazione dei danni subiti dal veicolo ma non aveva il corrispettivo per l’auto sostitutiva fornita al cliente.
La storia giuridica: in primo grado si costituiva l’Istituto assicurativo eccependo la nullità del contratto di cessione del credito poiché la Società in questione avrebbe posto in essere un’attività di finanziamento in assenza dei requisiti di legge. La domanda veniva rigettata e in primo e in secondo grado, per cui l’originaria attrice proponeva ricorso per Cassazione affidandosi al seguente:
Motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione dei principi regolatori in materia di cessione del credito ed attività di finanziamento ex art. 106 TUB in relazione all’art.360 c.p.c. n.3. A parere della ricorrente, i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto che il rapporto tra l’autocarrozzeria ed il cliente integrasse un’ipotesi di esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti.
La decisione: con la pronunzia in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che nel caso in esame la Società ricorrente non avesse posto in essere alcuna attività di finanziamento. Invero, il credito risarcitorio fu acquistato non mettendo a disposizione una somma di danaro, bensì effettuando una prestazione in favore del proprietario del veicolo danneggiato che, all’epoca dei fatti, come corrispettivo aveva ceduto il proprio credito (cessione pro solvendo). Indi, il trasferimento del credito risulta perfettamente valido, ben potendo avere come titolo anche una cessione finalizzata al pagamento di un debito.
Riflessioni giuridiche: sullo sfondo della vicenda decisa si stagliano due questioni giuridiche alle quali l’ordinanza non fa minimo accenno né offre “risposta”:
- il “noleggio” di una vettura sostitutiva rappresenta una posta di danno sempre risarcibile da parte dell’Istituto Assicurativo per la RCA tenuto al risarcimento?
- la concessione di una vettura di cortesia da parte della carrozzeria riparatrice costituisce attività di noleggio e, dunque, attività finanziaria soggetta alla normativa di riferimento?
Al primo quesito è possibile rispondere in maniera affermativa, sempre che la circostanza della necessità del noleggio della vettura sostitutiva (e del relativo costo) sia adeguatamente provata e documentata anche in ordine alla congruità dei tempi e dei costi da relazionarsi alla vettura in riparazione (cfr. Tr. Torino 3687/2015). Qualche problema in più solleva il secondo quesito, troppo superficialmente affrontato nella sentenza in esame, probabilmente a causa delle modalità di impostazione del motivo di ricorso. Infatti, stando alla normativa vigente, non pare che l’attività di concessione di vettura sostituiva possa identificarsi con un’attività finanziaria in senso stretto (e, dunque, soggetta alla normativa di riferimento prevista dal T.U.B.). Tuttavia, ai fini della valutazione della legittimità del “noleggio” e/o della concessione in uso della vettura sostitutiva occorrerà fare riferimento agli artt. 82 e segg. del Codice della Strada avuto riguardo alla destinazione d’uso dichiarata sulla carta di circolazione del veicolo. In caso di veicolo ad uso “proprio”, la vettura potrà esclusivamente esser concessa in comodato a titolo gratuito; in caso di vettura immatricolata con uso “terzi” occorrerà necessariamente procedere ad un vero e proprio contratto di locazione senza conducente, di cui all’art. 84 Cod. Strada. In caso di violazione di una di queste norme, il “noleggio” della vettura sostitutiva non sarebbe contraria alle norme finanziarie, bensì suscettibile di sanzione amministrativa per violazione al codice della strada.
Conclusioni: l’ordinanza in esame affronta latamente un istituto di fondamentale importanza in ambito civile: la cessione del credito disciplinata dall’art. 1260 cod. civ. Ai sensi della norma appena richiamata, il creditore ha la possibilità di trasferire un credito vantato e non ancora adempiuto ad altro soggetto che, in virtù dell’acquistata titolarità di quel credito, può chiedere al debitore il pagamento dello stesso. La cessione del credito può riguardare anche i crediti di natura risarcitoria; indi, a tale istituto si ricorre spesso anche in materia di risarcimento danni da circolazione stradale. Come nel caso che ci occupa, la cessione può essere utilizzata da parte di un soggetto (proprietario del veicolo danneggiato) come strumento di pagamento per l’attività svolta dal carrozziere rendendolo cessionario del credito vantato verso l’Assicuratore RCA. Tale prassi “commerciale” non rappresenta un’attività di finanziamento, né esiste una norma che vieti la cedibilità dei crediti di natura risarcitoria. Tuttavia, in caso di giudizio promosso dal cessionario nei confronti dell’Assicuratore per la RCA debitore del danneggiato cedente, occorrerà procedere alla rigorosa verifica:
- ai fini della riconoscibilità della relativa posta risarcitoria, della effettiva necessità del nolo della vettura sostitutiva da parte del danneggiato;
- ai fini della valutazione della legittimità della concessione di auto sostitutiva, della destinazione e dell’uso dichiarati nella carta di circolazione della vettura concessa
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