Cassazione Civile, III sezione civile – sentenza n.21795 del 29.08.2019
Il caso: danneggiata a seguito di un sinistro provocato da un’insidia stradale conveniva in giudizio il Comune di Roma al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti.
La storia giuridica: il Comune chiamava in causa la Società cui aveva affidato l’attività di manutenzione della strada invocando sia una responsabilità extracontrattuale che contrattuale. La Società chiedeva, in caso di soccombenza, di essere tenuta indenne dal proprio assicuratore, che pure chiamava in causa.
In primo grado il Tribunale: a) accoglieva la domanda risarcitoria principale dell’attrice, condannando i convenuti in solido al risarcimento dei danni; b) rigettava la domanda di garanzia diretta (contrattuale) proposta dal Comune nei confronti della Società di manutenzione; c) condannava l’istituto assicurativo a tenere indenne la Società di manutenzione delle somme da pagare all’attore.
In secondo grado la Corte di Appello: a) accoglieva anche la domanda (erroneamente qualificata “di manleva”) proposta a titolo contrattuale dal Comune nei confronti della Società di manutenzione; b) rigettava la domanda di garanzia proposta dalla Società di manutenzione nei confronti del proprio assicuratore ritenendo che il contratto di assicurazione da Essa stipulato non coprisse anche le ipotesi di responsabilità derivante da inadempimento contrattuale.
La Società di manutenzione, a quel punto soccombente sotto ogni profilo (nei confronti dell’attore danneggiato, del comune appaltante e dell’assicuratore) proponeva ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico, assorbente e pregnante
Motivo di ricorso: erronea interpretazione del contratto assicurativo.
La decisione: con la pronunzia in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, operando una chiara ed illuminante distinzione tra i titoli posti a fondamento delle diverse domande erroneamente decise dai Giudici di merito. Da un lato, infatti, spiegano gli Ermellini, si pone la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito cui è soggetto l’Ente Locale in quanto proprietario, e dunque custode, della strada teatro dell’evento; a tale titolo di responsabilità fa eco l’obbligo di garanzia e manleva assunto dall’appaltatore delle opere (e del suo assicuratore), obbligato ai sensi dell’art. 30, co. 3 della Legge 109/94 tenere indenne le Amministrazioni di ogni eventualità nei confronti di terzi, ossia “il rischio stabilito dalla legge ovvero tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati”. Dal lato diametralmente opposto si pone una eventuale responsabilità “contrattuale” dell’appaltatore nei confronti dell’appaltante per l’ipotesi di mancata o inesatta esecuzione delle opere affidate, certamente non coperte dalla polizza assicurativa prescritta per legge.
Riflessioni: la sentenza che si commenta chiarisce in maniera adamantina che “la natura contrattuale o extracontrattuale del fatto illecito (del quale un terzo chieda il risarcimento al Comune) non va confusa con la natura contrattuale o extracontrattuale dell’obbligo di manleva dell’appaltatore nei confronti dell’appaltante”. Infatti, in tema di contratti di appalto per opere pubbliche il titolo per cui un soggetto ha la possibilità di essere manlevato da altro soggetto ha certamente natura contrattuale, poiché è il contratto di appalto a rappresentarne il fondamento. Ciò, tuttavia, non esclude che il titolo di responsabilità del soggetto manlevato possa esser di natura extracontrattuale (aquiliano, da cose in custodia, nella specie). Alla stregua di tanto, la domanda di garanzia (unica vera e propria) proposta dal Comune nei confronti della Società di manutenzione non poteva ritenersi esclusa dalla copertura assicurativa che, per legge, riguarda i rischi determinati da qualsiasi causa salvo i casi indicati dalla stessa norma sopra richiamata e tra i quali non rientra l’ipotesi in esame. Mentre tutt’altra fattispecie, esulante dal caso in esame, si configurerebbe per una dedotta responsabilità da inadempimento del contratto di appalto, che non darebbe luogo ad alcun obbligo di “manleva” da parte dell’appaltatore, ma, al più, risarcitorio nei confronti dell’appaltante e, comunque, non “coperto” dal più classico dei contratti (prescritto per legge) RCT.
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