Senza cintura di sicurezza risarcimento ridotto del 30% ex art. 1227, anche in caso di decesso

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Senza cintura di sicurezza risarcimento ridotto del 30% ex art. 1227, anche in caso di decesso

Cassazione Civile, VI sezione civile – ordinanza n. 21747 del 27.08.2019

Il caso: il conducente di un veicolo, non rispettando il semaforo rosso, occupava l’incrocio ed urtava un furgone provocando lesioni al conducente e ai due trasportati, una dei quali decedeva.

La storia giuridica: in un primo giudizio, conducente, proprietario e trasportati a bordo del furgone convenivano conducente, proprietario ed Istituto assicurativo della vettura al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti. Il giudizio veniva riunito ad altro promosso dai genitori e familiari della trasportata defunta. Il Tribunale di Vicenza, accogliendo la domanda, dichiarava tuttavia un concorso di colpa, nella misura del 30%, a carico della defunta, poiché Ella non aveva allacciato la cintura di sicurezza. Avverso tale pronuncia proponevano appello e gli attori in via principale e gli attori in via incidentale ma i giudici della Corte rigettavano entrambe le richieste. Indi, tutti i danneggiati, con unico atto, proponevano ricorso per Cassazione affidandosi a due

Motivi di ricorso:

  1. violazione degli artt. 2697 e 1227 cod. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio;
  2. violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1227 e 2056 cod. civ., poiché ai familiari della defunta doveva essere riconosciuto l’intero risarcimento.

La decisione: con la pronunzia in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo ancora una volta che la ricostruzione della dinamica dell’accadimento dannoso, l’accertamento della colpa e la valutazione della condotta di tutti i soggetti coinvolti nell’evento de quo rappresentano elementi che riguardano il merito della vicenda, non ridiscutibili dai Giudici di legittimità in presenza di una corretta, completa e coerente motivazione. In particolare, ad avviso degli Ermellini, la Corte si era adeguatamente soffermata nella disamina degli elementi fondanti la colpa concorrente atta a determinare una decurtazione del risarcimento nella misura del 30%.

Riflessioni: dalla lettura dell’ordinanza possiamo desumere due argomenti essenziali:

– l’esame e la valutazione dei fatti come provati e valutati dai giudici di primo e secondo grado costituisce elemento che attiene al merito della vicenda e che è quindi sottratto al sindacato di legittimità dei Giudici di Piazza Cavour a cui, come è noto, non è conferito il potere di rivalutare il merito della causa.

– anche in materia di danni derivanti dalla circolazione stradale si applica la disciplina prevista dall’art.1227 cod. civ. Indi, in ipotesi di danni, se pur gravi, il risarcimento non può essere riconosciuto totalmente al danneggiato laddove questi, con la propria condotta, abbia concorso a cagionare il danno, ovvero non abbia adottato le ordinarie misure di diligenza atte ad evitarlo. Nel caso di specie, aldilà dell’indebita occupazione dell’incrocio causa dell’incidente, la vittima è stata giustamente considerata in parte colpevole per non aver adempiuto né alla normativa prevista in tema di circolazione stradale né alle regole dell’ordinaria diligenza, evidentemente mirate proprio ad evitare simili danni;

Suggerimenti pratici: quale che sia la gravità del caso prospettato, è essenziale non dimenticare mai i principi generali del nostro ordinamento in tema di riparto della colpa e sollevare, sempre, le relative eccezioni in relazione ad un potenziale concorso.

Per consultare il testo integrale dell’ordinanza, fare click qui: Cass_Civ_III_ord_21747_19