Corte di Cassazione, VI sezione civile, sentenza n. 13672 del 21.05.2019
Il caso: incidente stradale avvenuto a causa dell’invasione dell’opposta corsia da un soggetto distratto.
La storia giuridica: Il Giudice di Pace di Alba rigettava la domanda risarcitoria proposta da quest’ultimo ai sensi dell’art. 149 Cod. Ass. Avverso tale decisione, il preteso danneggiato proponeva gravame innanzi al Tribunale di Asti, che confermava la decisione con tre argomenti, resi in “risposta” ai motivi di gravame:
- l’accertamento in concreto della colpa di uno dei due conducenti e della regolare condotta dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di uguale concorso di colpa ex 2054, comma 2 cod. civ. e dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- la responsabilità esclusiva dell’appellante risultava dagli esiti dell’istruttoria svolta, così come accertato dal giudice di primo grado (esame delle prove, della CTU e verbale di contravvenzione ex 143 CdS elevato esclusivamente a carico dell’attrice-appellante soccombente);
- risultava corretta la liquidazione delle spese effettuata dal Giudice di Pace di Alba che aveva provveduto alla condanna delle spese in favore di entrambe le parti vittoriose, costituite separatamente.
Ancor non paga, l’appellante proponeva ricorso per Cassazione dolendosi del fatto che i giudici di secondo grado si fossero limitati a parafrasare i passi della sentenza di primo grado, senza pronunciarsi realmente sul motivo di gravame.
La decisione: la Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che:
- la ricorrente non avesse fornito ulteriori argomenti per indurre eventualmente ad un diverso avviso;
- la sentenza di appello ben può essere motivata per relationem, sempre che il giudice del gravame dia conto delle ragioni della conferma dei motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado;
- in ordine all’esclusione della presunzione di responsabilità ex 2054, comma 2 cod. civ e all’accertamento dell’esclusiva responsabilità in capo al ricorrente, pur avendo confermato quanto stabilito dal Tribunale di Asti, la Corte aveva precisato che la prova che uno dei due conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle della comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente mediante l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente;
- in ordine alla liquidazione delle spese processuali, la stessa sentenza impugnata evidenziava la completa autonomia delle due posizioni processuali rivestite dai convenuti costituiti a ministero di diversi difensori, atta a giustificare la liquidazione separata dei compensi in favore di ciascuna parte vittoriosa.
Risvolti pratici: la sentenza in commento contiene due principi di diritto fondamentali, uno di ordine sostanziale (in tema di responsabilità da circolazione stradale), l’altro di ordine processuale:
1.Il concorso di colpa ex 2054, co. 2° cod. civ. va escluso ove si accerti che uno dei due conducenti ha provocato il sinistro per sua distrazione a fronte della regolare condotta di guida dell’altro.
2. il vizio di omessa pronuncia sui motivi di gravame ex art. 112 c.p.c., si configura solo quando manca completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione oggetto del giudizio, giacché laddove il ricorrente non esponga nuovi argomenti che potrebbero condurre ad un diverso esito della controversia è ben legittimo che i giudici dei gradi di giudizio successivi al primo si riportino alle precedenti decisioni congruamente motivate
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