Tribunale di Torre Annunziata, sent. 610 del 11.03.2019
Il Caso: Il conducente di un ciclomotore citava in giudizio la Compagnia Assicurativa e il conducente di un autoveicolo il cui trasportato, su una strada a doppio senso di circolazione, nei pressi della linea di mezzeria, apriva improvvisamente la portiera andando a impattare il motoveicolo che stava eseguendo manovra di sorpasso a destra, provocandone la caduta.
La decisione in punto di responsabilità: con la sentenza che si commenta, il Tribunale di Torre Annunziata, in persona della Dott.ssa Mariacristina Carpinella, ha accolto la domanda nella sola misura del 50% (anche per quel che concerne le spese di lite) riportandosi ad un principio fondamentale, già più volte in precedenza espresso dalla Suprema Corte: se i conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro abbiano entrambi una condotta gravemente imprudente, non può essere superata la presunzione di responsabilità di cui all’ art. 2054, comma 2 e pertanto va dichiarato il concorso di colpa tra i veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa nella misura del 50%
In punto di quantum: lungamente si discettava in corso di causa su tutte le poste di danno richieste e variamente etichettate (biologico, morale, danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti), sui quali il Tribunale si è saldamente riportato al più consolidato e innovativo orientamento giurisprudenziale sul “bipolarismo” delle voci di danno “patrimoniale” – “non patrimoniale”, entro le cui macro-categorie vanno fatte rientrare tutte le poste risarcitorie richieste in maniera diversificata, evitando locupletazioni di sorta.
Sicché, liquidate I.P. (nella non esigua misura del 28%), ITT ed ITP, come accertate in corso di causa, il Tribunale statuiva che, malgrado la richiesta, non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo…dimostrato la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” (perfettamente in linea con Cass. Civ., sez. III, 07/11/2014 n. 23778; Cass. Civ. sez. III, 27/03/2018 n. 7513; Cass. Civ., Sez. Un., 11/11/2008 n. 26972; Cass. Civ., sez. III 18/11/2014 n. 24471, richiamate), come pure “non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di danno morale in assenza di specifiche allegazioni sul punto”.