Il Caso
Danni da infiltrazioni d'acqua provenienti da una fecale condominiale. Dopo 43 anni di giudizio (Primo grado, Appello, Cassazione, rescissoria), malgrado accordi bonari e tentativi di esecuzioni pro quota, le danneggiate rimaste in larga misura insoddisfatte, agiscono per l'intero credito residuo in via solidale nei confronti di due condomini e ottengono ragione dal Tribunale di Napoli.
La decisione
Secondo il Tribunale la fattispecie è una chiara ipotesi di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., sicché è ovvio che tutti i condomini risultino obbligati in solido al risarcimento dei danni, in virtù della regola generale dettata dall’art. 2055 c.c. Né si può ritenere che le danneggiate avessero inteso rinunciare alla solidarietà, giacché secondo l'art. 1311 cod. civ. il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di uno dei debitori, conserva l’azione in solido contro gli altri.
Le questioni "incidentali"
Da par suo, il condebitore solidale esecutato per l'intero conserva pieno diritto di regresso ex art. 1299 comma 2 ed ex art. 1313 comma 2 c.c. anche nei confronti dei condebitori solidali con cui le creditrici originarie avevano concluso gli accordi “transattivi”, anche perché risultava per tabulas l'espressa assenza di ogni ipotesi di rinuncia.
I precedenti di Legittimità
A sostegno della lunga motivazione, il Giudice non ha mancato di richiamare i numerosi ed importanti precedenti costituiti da Cass. Civ. n.1674/2015, facendo leva sul rilievo che : “il custode non può essere identificato né nel condominio, interfaccia idoneo a rendere il danneggiato terzo rispetto agli altri condomini, ma pur sempre ente di sola gestione di beni comuni, né nel suo amministratore, essendo questi un mandatario dei condomini", e Cass. Civ. 1851/2018 che, sulla medesima scia, chiarisce e sdogana tutti gli equivoci ermeneutici ingenerati da una distorta lettura della celeberrima pronuncia a Sezioni Unite 9148/2008.
L'uniformità di orientamenti manifestati dal Tribunale di Napoli
Giova, infine, evidenziare che la sentenza si pone perfettamente in linea con l’ordinanza del 22.07.2018 di poco precedente, resa sempre dal Tribunale di Napoli, in persona della Dott.ssa Maria Ludovica Russo, sulla causa "gemella" e avente ad oggetto il rigetto dell'istanza ex art. 624 c.p.c.