Sentenza n. 1239/2024 del Giudice di Pace di Nola, Dott. Mario Formato
Il caso: M.V. agisce per il riasrcimento danni da circolazione stradale contro C. L., L.R.P e UCI s.a.c.a.r.l, difeso dallo Studio Legale Laudato
L’iter giudiziale: l’UCI si costituisce eccependo l’improponibilità della domanda per mancata sottoposizione a perizia del veicolo attoreo, in violazione del comb. disp. degli artt. 145, 1° comma e 148 1°, 2°, 3° e 5° comma d.lgs. 209/2005, il che aveva impedito la formulazione della “congrua offerta”. La domanda viene dichiarata improponibile proprio per tale ragione.
La decisione: Il Giudice, valutando in concreto la documentazione agli atti del convenuto UCI e condividendo in pieno la ratio delle disposizioni in tema di risarcimento danni previste dall’art. 209/2005, sottolinea l’importanza della perizia sul veicolo dedotto danneggiato, soprattutto quando lo stesso risulti plurisinistrato presso le Banche Dati IVASS, e ciò al dichiarato fine di evitare un eccesso nell’esercizio del diritto al risarcimento, oltre che di accertare preventivamente le modalità di accadimento e le conseguenze del sinistro.
Il passaggio cruciale della pronuncia vede il Giudice affermare: “UCI eccepisce l’improponibilità della domanda per non avere il danneggiato fatto espletare alla FB Inurance Solutions s.r.l.s. le operazioni peritali del veicolo danneggiato . Infatti, risulta provato attraverso la documentazione prodotta dalla società convenuta, parte attrice nonostante abbia ricevuto dalla CP Service s.r.l. invito a perizia tramite e-mail del 07.11.18 e lettera racc.a/r del 13.11.18 , l'autoveicolo non è stato periziato.Nel caso di specie, non vi sono dubbi che le comunicazioni inviate tramite email e racc. a/r hanno pieno valore di prova legale."
A sostegno del convincimento, il Giudice di Pace richiama la sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 19155 del 17 luglio 2019, che riconosce piena valenza probatoria alle e-mail, agli sms e ai messaggi whatsapp, conferendovi lo stesso valore di prova legale che il Codice Civile attribuisce alle riproduzioni informatiche.
Particolarità: Sebbene colui avverso cui il documento viene prodotto possa contestarne la conformità, l’eventuale disconoscimento delle mail e messaggi,come nel caso in esame, non ha gli stessi effetti di quello previsto per la scrittura privata ai sensi dell’art. 215, co. 2 c.p.c., giacché il Giudice può accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Risultato: eccezione accolta, domanda improponibile.
Bella vittoria, peccato per l'ingiusta e sostanzialmente immotivata compensazione delle spese!
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