L’ordinanza che si commenta giunge all’esito di una lunga sequela di giudizi e attività stragiudiziali volte al recupero del credito risarcitorio vantato dalla Sig.ra X in conseguenza di danni provocati all’immobile di sua esclusiva proprietà dalle condotte fognarie del Condominio Y, dichiarato responsabile e condannato al risarcimento del danno da mancato guadagno (per mancata locazione dell’immobile), alla rimessione in pristino dell’immobile danneggiato e della fecale condominiale ed alle spese di lite già nel lontano 2010.
Passata in giudicato, la sentenza veniva più volte notificata – in maniera sia bonaria che formale – nell’interesse della danneggiata creditrice al Condominio che, sistematicamente, lasciava inevasi gli inviti all’esecuzione in forma specifica e per equivalente. Alcun effetto sortivano neppure i due atti di precetto notificati a distanza di qualche anno l’uno dall’altro al Condominio in persona dell’Amm.re p.t., in conseguenza dei quali si otteneva solo l’approvazione di un riparto degli importi e l’impegno al pagamento del dovuto entro una data stabilita, immancabilmente non rispettata.
La danneggiata-creditrice era quindi costretta a procedere in via autonoma al recupero del credito statuito nel riparto approvato, per il quale necessitava dell’intera anagrafe condominiale, comprensiva dei dati completi dei condomini, delle rispettive quote millesimali e del riparto di quanto dovuto in virtù della sentenza del 2010.
Stante l’assenza di collaborazione da parte dell’Amministratore, la creditrice danneggiata, a ministero dello Studio Legale Laudato, presentava ricorso ex art. 702 bis con il quale chiedeva al Giudice di ordinare all’Amministratore p.t. del Condominio di comunicare tutti i dati necessari al recupero forzato del proprio credito.
Alla prima ed unica udienza, il Giudice, Dott.ssa Ornella Baiocco, della IV sez. civ. del Tribunale di Napoli, riservava la causa in decisione, dirimendo, dopo pochi giorni, la vicenda con l’esemplare pronuncia in commento, di pieno accoglimento del ricorso presentato dallo Studio, ove si legge che, ai sensi dell’art.63 disp. att. cod. civ., l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, con l’aggiunta di un corollario essenziale, secondo cui l’Amministratore è tenuto a collaborare con il creditore e a fornirgli le quote millesimali e i dati anagrafici dei condomini morosi, al fine di consentire al creditore stesso di recuperare il suo credito pro quota. A sostegno dell’importanza di siffatta collaborazione, il Giudice, accogliendo in toto la domanda, sanzionava anche l’ingiustificato inadempimento dell’Amministratore con una penale di euro 100,00 per ciascuno giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Vinte le spese di lite, alla stregua del principio della soccombenza.
Dalla pronuncia in commento, si possono, dunque, trarre i seguenti principi di diritto:
- L’Amm.re del Condominio è tenuto a collaborare con il creditore al fine di consentirgli di recuperare il suo credito pro quota
- Il Giudice del merito può valutare il contegno dell’Amministratore comminando una condanna risarcitoria
- in caso di mancata consegna di quanto previsto ex 63 disp. att. c.p.c. e ordinato nell’ordinanza, l'Amministratore risponde in proprio con il pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo
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