Corte di Cassazione, III sezione civile, ordinanza n. 14385 del 27.05.2019
Il caso: il terzo trasportato a bordo un motociclo assicurato con la Cattolica Ass.ni veniva investito da un’autovettura assicurata con Nuova Tirrena Ass.ni. Inviava, dunque, nei termini di legge, a Nuova Tirrena e per conoscenza alla Cattolica una richiesta ai sensi dell'art. 22 L. 990/1969, in cui, ritenendo esclusivo responsabile il conducente dell’autovettura, chiedeva il risarcimento da parte "di chi di dovere".
La storia giuridica: il giudice di primo grado, facendo leva sulla circostanza che la richiesta di risarcimento fosse rivolta esclusivamente alla Nuova Tirrena Ass.ni, poiché indirizzata alla Cattolica Ass.ni solo per conoscenza, dichiarava improcedibile la domanda proposta nei confronti di quest’ultima.
La Corte di Appello confermava tale decisione e chiariva che la richiesta risarcitoria comunque non avrebbe potuto valere nei confronti del conducente del motociclo e della sua assicurazione poiché il difensore del trasportato sosteneva la responsabilità esclusiva del conducente dell’autovettura. Avverso tale decisione il trasportato proponeva ricorso per Cassazione.
La decisione: con l’ordinanza che si commenta, la Corte ha accolto il ricorso ritenendo che la richiesta di risarcimento danni non possa ritenersi riferita esclusivamente ai destinatari in primis della raccomandata, in quanto inviata ad entrambi gli Istituti Assicurativi invitando “chi di dovere al risarcimento dei danni subiti”. Inoltre, gli Ermellini chiariscono come fosse da considerarsi pure che se il danneggiato avesse escluso del tutto la responsabilità della Cattolica Ass.ni non avrebbe avuto motivo di inviare anche a quest’ultima la richiesta risarcitoria. In sostanza, ad avviso dei Giudici di Piazza Cavour, per stabilire se il creditore abbia preteso il risarcimento anche dall’Istituto Assicurativo del motociclo (vettore), era necessario tener conto di tutti gli elementi contenuti nella dichiarazione di volontà, compreso il recapito di tale dichiarazione alla predetta Società.
Riflessioni: ad avviso di chi scrive, il principio di diritto reso dalla Corte va condiviso in toto: invero, a prescindere dalla qualificazione giuridica della domanda, non è onere del danneggiato di ricostruire la fattispecie secondo il corretto criterio di imputazione e comunque, avendo la Cattolica ricevuto la richiesta risarcitoria, giammai si sarebbe potuta configurare un’improcedibilità della domanda nei suoi confronti. Per il vero, l’attuale impianto normativo elimina le incertezze retaggio della disciplina di cui alla vecchia L. 990/69. Ciò non di meno, è chiaro che l’invio della richiesta risarcitoria ad entrambe le compagnie, “per conoscenza” dell’una o dell’altra, può solo costituire un eccesso di zelo, e mai fonte di pregiudizio per il richiedente il risarcimento.
Risvolti pratici: tanto premesso, l’ordinanza che si commenta offre lo spunto per riesaminare meglio il tenore letterale del disposto dell’art. 141 come ampiamente disciplinato dal Nuovo Codice delle Assicurazioni, secondo cui – salva l’ipotesi di caso fortuito – ai fini del risarcimento dei danni, il terzo trasportato ha azione diretta (ex art. 144 D.lgs. 209/2005) nei confronti della Compagnia assicurativa del veicolo su cui si trovava a bordo al momento del sinistro (cd. “vettore”). E ciò “a prescindere dall’accertamento della responsabilità”. Indi, auspicabilmente, non ci si dovrebbe più imbattere in situazioni ambigue quale quella in esame.
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