Sentenza n. 12229/2024 del Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa Mariagabriella De Iulio
Il caso: C. D. agisce per il risarcimento danni a cose da circolazione stradale promosso contro UCI s.c.a.r.l., difeso dallo Studio Legale Laudato
L’iter giudiziale: l’UCI si costituisce rilevando l’omessa identificazione dei testi nel termine imposto dall’art. 135 co. 3 bis D.lgs. 209/2005, anche dopo rituale e tempestiva esplicita richiesta inviata a mezzo pec al danneggiato e depositata completa di ricevuta di consegna. Su tale rilievo, il Giudice rigetta la richiesta di ammissione della prova orale articolata dalla parte istante e rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni
La decisione: in caso di violazione del dettato normativo vigente in materia di tempestiva e compiuta identificazione dei testimoni presenti ad un sinistro stradale da cui siano derivati soltanto danni a cose, ai sensi dell’art. 135, co. 3 ter D.lgs. 209/2005, il Giudice non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3 bis del medesimo articolo
In maniera sintetica ma chiarissima, il Giudice enuclea i punti su cui fonda la decisione:
1) la prova documentale (con pec completa di ricevuta di avvenuta consegna) dell’avvenuta richiesta dei nominativi dei testi NON indicati in messa in mora (in ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 135 Cod. Ass);
2) l’assenza di adeguate contestazioni e/o prove documentali contrarie fornite sul punto dall’istante.
Merita, infine, una segnalazione il fatto che il Giudice abbia ritenuto di poter decidere nel merito pur in assenza del fascicolo di parte attrice, arbitrariamente non depositato all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, malgrado l’istante ne fosse stata esplicitamente obbligata. Naturalmente, questo è stato reso possibile dalla completezza del fascicolo di parte convenuta, che conteneva anche la documentazione attorea utile a vagliare le questioni pregiudiziali e preliminari.
Conseguenze giuridico-pratiche: smentendo la falsa convinzione per cui l’assolvimento delle condizioni di procedibilità della domanda possa esser valutato soltanto sulla base della documentazione di parte attrice, la sentenza ribadisce le conseguenze cui porta la mancata ottemperanza a quanto sancito dall’art. 135 co. 3 bis e ter del D.lgs. 209/2005, ove applicabile: inammissibilità della prova orale - mancato assolvimento all’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. - rigetto della domanda nel merito - condanna alle spese a carico del soccombente.
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