Corte di Cassazione, VI sezione civile, sentenza n. 11598 del 03/05/2019
Il Caso: il conducente e il proprietario di un veicolo impattato contro due cavalli che occupavano la carreggiata di una strada provinciale citavano in giudizio il proprietario degli stessi al fine di ottenere il risarcimento dei danni biologici e materiali.
La storia giuridica: il proprietario dei due cavalli appellava la decisione del Tribunale di Crotone – di accoglimento della domanda risarcitoria – ritenendo che questi non avesse considerato la circostanza che ignoti avevano tagliato la recinzione di ricovero dei cavalli; circostanza integrante il “caso fortuito” e, quindi, idonea ad interrompere il nesso causale. La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava la domanda e l’appellante proponeva ricorso per Cassazione.
La decisione: con la sentenza che si commenta, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che:
- la circostanza che ignoti avrebbero manomesso la recinzione dei cavalli non era stata sufficientemente provata, in quanto riscontrabile solo dalla presentazione di una generica querela non valutabile alla stregua di una vera e propria prova legale dei fatti in essa sono narrati;
- se anche i fatti si fossero verificati come narrato dal ricorrente, ciò non avrebbe escluso la sua responsabilità giacché un’inadeguata vigilanza e controllo del proprietario degli animali sulla recinzione che li tratteneva non integra gli estremi del “caso fortuito”;
- considerando la dinamica dell’incidente, il conducente del veicolo danneggiato non avrebbe potuto adottare una manovra diversiva per evitare l’evento dannoso.
Riferimento normativo e risvolti pratici: nell’ipotesi di danni causati da animali (sotto custodia, smarriti o fuggiti), trova applicazione l’art. 2052 cod. civ., per cui responsabile è il proprietario dell’animale, salvo caso fortuito. Questo è integrato da una circostanza tale da rompere il nesso di casualità tra la condotta umana e l’evento dannoso e non può essere rappresentato da un’ipotesi quale quella invocata dal ricorrente nel caso che ci occupa ciò perché la fuga dell’animale è strettamente connessa alla omessa o non adeguata custodia, circostanza, quest’ultima, che non libera il (custode) responsabile. La prova non deve tanto escludere la colpa dell’agente quanto il nesso tra la condotta di quest’ultimo e l’evento dannoso che, invece, deriva da ipotesi “fortuite.” Si pensi, ad esempio, il caso di un albero che, abbattuto dal vento, avesse causato la rottura della recinzione del ricovero degli animali: in tal caso, il proprietario degli stessi sarebbe andato effettivamente esente da responsabilità in virtù dell’ultimo inciso dell’art. 2052 cod. civ.
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