Corte di Cassazione, III sezione civile, ordinanza n. 13600 del 21.05.2019
Il caso sotteso alla decisione in esame concerne il diritto di rivalsa esercitato dall'assicuratore del vettore a seguito di condanna, in solido con quest’ultimo al risarcimento dei danni in favore dei due trasportati, l’uno infortunato, l’altra deceduta.
Storia giuridica: dopo aver liquidato i danni in favore di tutti gli aventi diritto, l’Istituto Assicurativo promuoveva azione di rivalsa nei confronti del proprio assicurato, invocando la inoperatività della copertura assicurativa per guida in stato di ebbrezza e per trasporto non conforme alle previsioni di legge e alla carta di circolazione (nella vettura erano presenti otto persone). Il Tribunale, accogliendo la domanda, rigettava l’eccezione di prescrizione sollevata dall'assicurato sulla scorta della tardiva ricezione della raccomandata contenente la prima richiesta restitutoria. Ad avviso del Tribunale, infatti, per valutarsi la decozione del diritto alla rivalsa, doveva aversi riguardo alla data di spedizione della raccomandata e non a quella di sua ricezione. L’assicurato impugnava la sentenza e anche la Corte d’Appello de L’Aquila ne rigettava le istanze, ma sulla scorta di argomenti diversi. Infatti, se, per un verso, al caso in esame era da ritenersi applicabile l’art. 1334 cod. civ. in materia di atti unilaterali ricettizi, per altro verso, ai fini della valutazione della prescrizione ex art. 2952 cod. civ. (al tempo fissata in un anno) in riferimento a siffatta tipologia di azione, il dies a quo da cui far decorrere il relativo termine sarebbe stato da individuarsi nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato in via definitiva la responsabilità dell’assicurato. Avverso tale decisione, ancora una volta, l’assicurato proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che il giudizio intrapreso dai danneggiati nei confronti del danneggiante e della Compagnia Assicurativa non può comportare la sospensione della prescrizione del diritto che l’impresa assicuratrice vanta nei confronti dell’assicurato fino al passaggio in giudicato della sentenza, essendo pacifico che l’efficacia sospensiva della prescrizione dell’art. 2945, co. 2 cod. civ. vale solo per i diritti azionati nel processo e non per quelli connessi o collegati.
La decisione: la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che per le azioni di rivalsa ex art. 18, 2° co. L.990/1969 (sostituito dall’art. 144, comma 2 C.D.A.), il termine di decorrenza della prescrizione ex art. 2952, co. 2° cod. civ. è costituito dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del danneggiato, essendo questo il momento da cui il diritto può esser fatto valere. Precisa, inoltre, la Corte che, in caso di pluralità di pagamenti parziali e in tempi diversi, tale diritto decorre dalla data di corresponsione di ciascun singolo pagamento, non già dall'ultimo.
Risvolti pratici: dall’ordinanza che si commenta si rilevano alcuni fondamentali principi in materia di esercizio di azione di rivalsa da parte di un Istituto Assicurativo nei confronti del proprio assicurato:
1 il termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 2952, comma 2 cod. civ., è di due anni (post novella 2008) da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
2 Il dies a quo decorre dalla data di ciascun pagamento e non dall’ultimo;
3 la natura ricettizia della costituzione in mora fa sì che l’effetto interruttivo della prescrizione si verifichi esclusivamente al momento della sua recezione, non già del suo invio.
Sicché, in futuro, sarà sempre opportuno procedere a regolare e tempestiva interruzione dei termini prescrizionali, anche, ad esempio, in pendenza di giudizio di appello avverso la sentenza che ha statuito sull’obbligo risarcitorio, onde non incorrere nel rischio di veder spirare i termini prescrizionali per l’azione di rivalsa nei confronti del proprio assicurato.
Per leggere il testo integrale della sentenza, fare click qui: Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 13600_19; depositata il 21 maggio