LA LEGITTIMAZIONE EX LEGE DI UCI NON HA NULLA A CHE VEDERE CON LA PROVA DELLA LEGITTIMAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE
Sentenza n. 36761/2023 del Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa Ornella Barone
Il caso: A.E. agisce per il risarcimento danni da circolazione stradale contro W.S. e UCI s.c.a.r.l., difeso dallo Studio Legale Laudato
L’iter giudiziale: l’UCI si costituisce eccependo l’assenza di prova che W.S. fosse l’effettivo responsabile civile (ossia il proprietario del veicolo estero dedotto danneggiante al momento del sinistro). Su tale rilievo, il Giudice rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il punto cardine della decisione: le cause intentate contro l’UCI trovano il loro fondamento sempre e comunque nella responsabilità da circolazione stradale, per cui incombono sull’attore, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., gli ordinari oneri di allegazione eprova dei fatti costitutivi della pretesa, secondo lo schema legale tipico della responsabilità aquiliana: fatto-danno-responsabilità-nesso causale. Il fatto che l’UCI sia legittimato passivo ex lege NON altera tale schema e non esonera l’attore dal dover dimostrare che il soggetto (persona fisica o giuridica) convenuto sia effettivamente il responsabile civile secondo quanto previsto dall’ordinamento italiano.
Postilla: merita un cenno la premessa d’esordio della sentenza, con cui si elude l’espediente sovente utilizzato dalle parti in aria di soccombenza di non restituire i fascicoli ritirati. Con chiaro e giusto richiamo a consolidata giurisprudenza di legittimità, il Giudice ricorda il proprio potere-dovere di decidere la causa NEL MERITO “sulla base delle risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell’altra parte”.
Risultato: Rigetto nel merito e condanna alle spese.
Grande vittoria!
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