Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Dott.ssa Marcella Pellegrino, sentenza n. 949/2024 sulla carenza di titolarità della posizione giuridica soggettiva dal lato passivo della pretesa azionata in giudizio
Il caso: C.N. agisce per il risarcimento danni da circolazione stradale contro P.Z.U. e UCI s.c.a.r.l., difeso dallo Studio Legale Laudato.
Si costituisce l’UCI eccependo la nullità della domanda per omessa identificazione e citazione in giudizio del presunto responsabile civile, litisconsorte necessario della compagnia assicurativa estera e dell'UCI stesso. C.N. integra il contraddittorio nei confronti di un certo S.I.D., deducendone ma NON provandone la qualità di proprietario del veicolo estero dedotto danneggiante. Malgrado le contestazioni dello Studio sul punto, il giudizio prosegue con il raccoglimento della prova orale e, solo all'esito, con l'assegnazione in decisione.
La questione giuridica: L'astratta legittimazione ad agire o resistere attiene solo alla regolare costituzione del contraddittorio, è soggetta a rilievo officioso e può comportare una sentenza inutiliter data. Il fatto che l’UCI sia ex lege processualmente e formalmente legittimato passivo e domiciliatario dei responsabili civili di un sinistro stradale, ai soli fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari, non esonera gli attori danneggiati dal dover necessariamente conoscere, PRIMA di intraprendere l’azione di risarcimento del danno, i dati identificativi del convenuto da citare in giudizio.
Né, stando al nostro ordinamento, gli attori sono in alcun modo liberati dall'onere di dimostrare la qualità di responsabile civile del convenuto, ossia la titolarità in senso sostanziale della posizione giuridica soggettiva dal lato passivo della pretesa azionata, che - a differenza della legittimazione - è fatto costitutivo della domanda idoneo ad incidere il merito della decisione.
Dunque, sebbene il Giudice di Pace avesse ammesso la prova, la sentenza - giusta e incontestabile - sorprende tutti: rigetto nel merito e condanna alle spese
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